Informazioni per l'accesso a riduzioni tariffarie

Si riportano di seguito gli articoli del regolamento tari riguardanti le riduzioni/agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche

Ultima modifica 13 luglio 2023

Argomenti :
Gestione rifiuti

Art. 25. Riduzioni per le utenze domestiche

  1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

    abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 50 % nella parte fissa e nella parte variabile;

    abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;abitazioni occupate da cittadini italiani non residenti nel territorio dello

    Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risultino locate o date in comodato d’uso: riduzione del 66,67%, nella parte fissa e nella parte variabile.
  2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per le variazioni verificatesi in corso d’anno si procede con conguaglio nell’anno successivo, oppure mediante rimborso in caso di cessazione dell’utenza.
  3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.


Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche stabilmente attive

  1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa / nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
  2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  3. Si applica la riduzione del 20% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino l’inattività per lavori di manutenzione superiore ai tre mesi.
  4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 25.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

  1. Per le utenze (domestiche e non domestiche) ubicate fuori dal circuito porta a porta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 100 metri lineari, calcolati su strada pubblica. I rifiuti sono conferiti al più vicino punto di raccolta.
  2. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dalla data dell’eventuale inserimento dell’utenza nel circuito del servizio porta a porta.
  3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28. Agevolazioni

  1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

    abitazione in cui sia presente un disabile con una percentuale di invalidità pari al 100%, o un disabile in situazione di handicap grave certificata ai sensi della L.104/92: riduzione: 30%;

    locali adibiti ad attività produttiva, limitatamente ai primi due anni di attività, decorrenti dalla data indicata nella denuncia di inizio attività (DUAAP): 15%.

    abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 70 anni, sole o con conviventi pure in età superiore a 70 anni, entrambi residenti in questo Comune: 25%.

    locali, diversi da abitazioni, adibiti a sedi di associazioni che svolgono attività di carattere sociale, sportivo, culturale, politico e sindacale senza fine di lucro: 25% .

    abitazioni di proprietà di persone ospiti di case di riposo che mantengono la residenza nell’abitazione principale: 50%.
  2. Le agevolazioni di cui al presente articolo competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello di richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

  1. Le riduzioni o agevolazioni non sono cumulabili tra loro. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni si applica la condizione più favorevole per il contribuente.

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