Rateizzazione degli Importi

Rateizzazione degli Importi

Ultima modifica 13 luglio 2023

Argomenti :
Gestione rifiuti

Il Funzionario responsabile, per comprovate e documentate situazioni di difficoltà di carattere socio-economico, con provvedimento motivato può disporre dilazioni e ulteriori rateizzazioni del tributo.

Gli avvisi di pagamento  possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

  1. l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  2. l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
  3. l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
  4. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
  5. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
  6. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
  7. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

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